L’Etruria

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Agnelli aderisce alla proposta di legge sull’inviolabilità del domicilio e della legittima difesa

"Siamo dalla parte di chi vuole sentirsi sicuro a casa propria"

Agnelli aderisce alla proposta di legge sull’inviolabilità del domicilio e della legittima difesa

Il sindaco Mario Agnelli e il Gruppo di maggioranza “Libera Castiglioni” aderiscono alla proposta di legge d’iniziativa popolare contente “misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima. I recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l’esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che s’introducono sia nelle abitazioni che in altri luoghi privati come esercizi commerciali, professionali o aziende e fabbriche. Lo spropositato aumento di furti, la penalizzazione delle vittime a vantaggio, purtroppo, dei ladri hanno indotto a prendere una netta posizione a favore dell’iniziativa popolare. “L’incolumità dei cittadini oltre alla tutela dei loro diritti sta a cuore a me e a tutta la maggioranza, per questo motivo abbiamo deciso di aderire alla proposta di legge denominata Legittima Difesa. Stiamo dalla parte di chi vuole sentirsi sicuro in casa propria!” dichiara il Sindaco Mario Agnelli, per questo abbiamo deciso di aderire. La proposta di Legge intende modificare l’Art. 614 del Codice Penale. Art. 1 a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti “da uno a sei anni”; b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: “Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d’ufficio”; c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”; d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente: “Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luighi di cui al primo comma”.- Art. 2 (Modifiche all’art. 55 del Codice Penale) 1. All’articolo 55 del Codice Penale, infine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non susiste eccesso colposo in legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.