Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata in data 31.03.16, ha respinto il ricorso proposto dai legali di Powercrop avverso la Sentenza del TAR Toscana. La Powercrop è stata inoltre condannata al pagamento delle spese legali.
La sentenza del Consiglio di Stato ha respinto l'appello ritenendo assolutamente condivisibili le considerazioni già espresse dal TAR Toscana.
E' stato, innanzitutto, respinto il primo motivo di appello che aveva ad oggetto le censure relative agli asseriti vizi procedimentali sollevati dalle società Powercrop e Eridania Sadam e, confermata, pertanto, la correttezza del procedimento amministrativo che ha condotto al giudizio negativo di compatibilità ambientale. E' stato respinto anche il secondo motivo di appello avente ad oggetto le contestazioni di tipo sostanziale.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in evidenza che il carattere essenziale del procedimento di Via consiste nella valutazione dell'impatto che il progetto può produrre sui vari elementi dell'ambiente rispetto ai quali l'utilità socio-economica dello stesso non può che essere recessiva e che, comunque, in sede di Via sono indubbiamente emersi seri motivi ostativi sotto il profilo ambientale, rilevando, tra l'altro, l'insussistenza dei presupposti per qualificare l'area di Ca' Bittoni quale area degradata e l'assenza nel progetto di elementi atti a superare le criticità in materia di sostegno agricolo.
Sono stati, pertanto, ritenuti corretti i pareri negativi resi dalla Regione Toscana e dalla Sopritendenza, nonchè la classificazione dell'area nel PTC provinciale, nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico Comunale. In sostanza, il Consiglio di Stato ha confermato l'inidoneità dell'area di Ca' Bittoni alla realizzazione della centrale.