L’Etruria

Redazione

D.P.C.M. 26.4.2020 – art. 2 nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

D.P.C.M. 26.4.2020 – art. 2 nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

 Con il D.P.C.M. 26.4.2020, pubblicato nella G.U. n.108 del 27.4.2020, sono state disposte, all'art.2, nuove misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

 Tale provvedimento produce effetti dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020. Dal 4 maggio cessa l’efficacia del precedente D.P.C.M. 10.4.2020. Ecco in sintesi le principali disposizioni.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, attraverso i codici ATECO, nell'Allegato 3 al D.P.C.M. 26.4.2020. Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

 Per le attività produttive sospese, la preventiva comunicazione al Prefetto è richiesta al fine di consentire l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione ovvero la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. La comunicazione, come da modello scaricabile dal sito internet della Prefettura, www.prefettura.it/arezzo, deve essere inviata all’indirizzo pec [email protected].

Per le attività consentite, i cui codici ATECO rientrano nell'Allegato 3, non è necessario compiere alcun adempimento formale verso la Prefettura.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e gli altri Protocolli siglati per il settore dei cantieri, del trasporto e della logistica.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.