Il Decreto legislativo 121 del 29 settembre 2013 ha introdotto importanti novità in materia di detenzione delle armi prescrivendo che i detentori di quest’ultime devono munirsi di una nuova certificazione medica qualora siano trascorsi sei anni dall’ultima presentata.
Per il calcolo dei 6 anni fa fede la data dell’ultimo certificato medico prodotto per un’ autorizzazione in materia di armi, anche diversa dalla detenzione, quale una licenza di porto d’armi o di collezione o per la richiesta di un nulla osta acquisto armi.
La certificazione medica aggiornata, comprovante l'idoneità psico-fisica prevista dall’art. 37, comma 7, del T.U.L.P.S., è rilasciata in bollo dall'U.S.L. o dagli Uffici medico-legali sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia e dovrà essere fatta pervenire dagli interessati all’Ufficio presso il quale sono state denunciate le armi entro il 4 maggio 2015.
Il legislatore ha concesso 18 mesi, a partire dal 5 novembre 2013, per ottemperare alle direttive. Di conseguenza a partire dal 5 maggio 2015, saranno avviate le procedure di rito per vietare la detenzione delle armi possedute nei confronti degli inadempienti.