Nel Consiglio Comunale del 13 settembre 2016 è stato votato all'unanimità un ordine del giorno, presentato dal Capogruppo del Partito Democratico Luca Pacchini, riguardante i disagi nell'accesso alle Strutture di supporto ai servizi di raccolta da parte di cittadini, che presentandosi con la propria tessera sanitaria e tipologie di rifiuti riconducibili esclusivamente a un utilizzo domestico sia per quantità che per qualità, non è stato concesso di accedere alla S.S.R. perché gli stessi scarti venivano trasportati con veicoli non di loro proprietà, ma intestati a ditte. Con l'Ordine del Giorno approvato si impegna il Sindaco e la Giunta di farsi carico di richiedere formalmente ad A.T.O Toscana Sud ed alla Regione Toscana la modifica della normativa in questione.
Ordine del giorno- Accesso ai centri di raccolta nel territorio comunale.
Considerato che: Ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del d. Lgs. 152/2006 e s. m. i. “I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, no0n sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo [...]”.
Visto che il D. M. n° 120 del 03/04/2014 all'art. 8, comma 1, stabilisce che tali soggetti sono tenuti all'iscrizione alla categoria 2-bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali. L'Albo specifica sul proprio sito che: “[...] trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l'attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.”
Preso atto che il Contratto di servizio tra Autorità e Gestore Unico all'art. 21, comma 2, prevede che, nelle more del perfezionamento tra le parti del Regolamento di Igiene Urbana unico di Ambito e comunque fino all'approvazione di questo da parte dei Comuni, restino in vigore le vigenti regolamentazioni di livello comunale.
Il Gestore richiede a tutte le utenze non domestiche di tutti i Comuni dell' A.T.O Toscana Sud che intendano di conferire i propri rifiuti presso una Struttura di Supporto ai servizi di Raccolta un preventivo accreditamento per accertare che l'utenza sia titolata al conferimento, in base alla residenza e all'assimilabilità del rifiuto in questione, che sia autorizzata al trasporto in conto proprio e che il rifiuto rientri tra quelli conferibili presso la struttura.
Considerato che molti cittadini hanno segnalato come il Gestore non accetti alle S.S.R. utenze domestiche che trasportino i propri rifiuti con veicoli non di loro proprietà ma intestati a ditte.
Considerato che a tali cittadini, pur presentandosi con la propria tessera sanitaria e tipologie di rifiuti riconducibile esclusivamente a un utilizzo domestico sia per quantità che per qualità, non è stato concesso di accedere alla S.S.R..
Considerato che tale impedimento sta determinando disagi nell'utilizzo della S.S.R. con conseguente ricaduta sugli abbandoni di rifiuti accanto ai cassonetti;
Viste le premesse sopra richiamate e lo stato attuale in merito agli accessi ai C.D.R. da parte dei privati che intendono conferire i propri rifiuti avvalendosi di un mezzo terzo, anche eventualmente intestato ad una ditta;
Considerato che tale modifica comporterebbe un'agevolazione per i cittadini che intendono usufruire del servizio offerto dal C.D.R. e una contestuale diminuzione degli abbandoni;
Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale di farsi carico di richiedere formalmente ad ATO Toscana Sud e alla Regione Toscana la modifica della norma sopracitata.