L’Etruria

Redazione

Riassunto delle disposizioni di legge in Italia fino al 3 aprile

Riassunto delle disposizioni di legge in Italia fino al 3 aprile

E' un po' impaginato male, ma con un po' di pazienza si capisce

 

QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI IN VIGORE fino al 3 aprile

 

 

Su tutto il territorio nazionale

Lombardia , Emilia Romagna e Veneto e nelle province di Pesaro Urbino e

Savona

Bergamo, Lodi, Piacenza e

Cremona

Lombardia  e Piacenza

Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità

Sospesi in tutta Italia (dpcm 4 marzo 2020)

 

 

 

Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (anche cinema e teatri)

Ammessi solo se consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro su tutto il territorio nazionale (DPCM 4 marzo

2020)

Sospensione a prescindere dalla possibilità di garantire la distanza di un metro(DPCM 1 marzo 2020) 1

 

 

Discoteche

Non espressamente citate ma riconducibili alla casistica sopra citata.

Sospensione (DPCM 1 marzo

2020)2

 

 

Eventi e competizioni sportive

Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto

senza pubblico. (DPCM 4 marzo

2020)

 

 

 

Allenamenti

Sono consentiti solo per gli atleti agonisti negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza

pubblico. (DPCM 4 marzo 2020)

 

 

 

Sport  di  base,  attività  motorie  in

genere svolte all’aperto ovvero in piscine, palestre e centri sportivi di ogni tipo

Sono ammessi esclusivamente a

condizione  che sia possibile consentire la distanza di almeno 1 metro (DPCM 4 marzo 2020)

 

 

Sospese senza deroghe3

Servizi      educativi      dell’infanzia,

attività   didattiche   nelle   scuole,

formazione superiore, corsi professionali, master e università per anziani

Sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 4 marzo 2020)

 

 

 

Corsi   post   universitari   connessi

all’esercizio delle professioni sanitarie, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa

Consentite (DPCM 4 marzo 2020)

 

 

 

 

 

 

1L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.

2 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020

3 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 3 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.

DPCM 4 marzo 2020. Rimane, ovviamente, una misura di buon senso.

 

 

Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche

Sospese (DPCM 4 marzo 2020)

 

 

 

Procedure  concorsuali  pubbliche  e

private

Consentite senza limitazioni4

Sono sospese ad esclusione di

quelle “per soli titoli” e quelle per il

personale sanitario (DPCM 1

marzo 2020)

 

 

Attività di ristorazione, bar e pub

Senza limitazioni

Consentito a condizione che sia espletato per i soli posti a sedere e

che sia rispettata la distanza di almeno 1 metro (DPCM 1 marzo

2020)5

 

 

Attività commerciali

Consentite senza limitazioni

Consentite a condizione che siano

adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro.

(DPCM 1 marzo 2020)6

 

 

Limitazioni all’accesso dei visitatori nelle RSA

Limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura. (DPCM 4 marzo 2020)

 

 

 

Medie e grandi strutture di vendita e degli  esercizi  commerciali  presenti

all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti di vendita di generi alimentari.

Nessuna disposizione

 

Chiusura nelle giornate di sabato e domenica(DPCM 1

marzo 2020)7

 

Apertura luoghi di culto

Nessuna disposizione

Consentite a condizione che siano

adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro.

(DPCM 1 marzo 2020)8

 

 

Eventi  culturali,  ludici,  sportivi  e religioso

Nessuna disposizione

Sospensione (DPCM 1 marzo

2020)9

 

 

Musei,    luoghi              della              cultura              e biblioteche

Nessuna disposizione

Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative

idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la

 

 

 

 

 

 

4L’art. 3 del DPCM 1 marzo 2020, prevedeva, ove fossero consentite le procedure concorsuali, l’obbligo di adottare idonee misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati . Questa disposizione risulta in realtà abrogato dall’art. 4 del

DPCM 4 marzo 2020. Si ritiene comunque possa discendere dall’impostazione generale

5 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. h) del DPCM 1 marzo 2020

6 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. i) del DPCM 1 marzo 2020

7 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020

8 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. d) del DPCM 1 marzo 2020

 

9 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020

 

 

 

 

distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020)10

 

 

 

 

 

 

Tutte le misure di cui agli artt. 1 (applicabile alle zone rosse) e 2 del DPCM 1 marzo 2020 sono prorogate fino

al 3 aprile, salvo la sospensione dell’attività didattica che è stata stabilita fino al 15 marzo.