E' un po' impaginato male, ma con un po' di pazienza si capisce
QUADRO SINOTTICO DEI DIVIETI IN VIGORE fino al 3 aprile
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Su tutto il territorio nazionale |
Lombardia , Emilia Romagna e Veneto e nelle province di Pesaro Urbino e Savona |
Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona |
Lombardia e Piacenza |
Congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o quello incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità |
Sospesi in tutta Italia (dpcm 4 marzo 2020) |
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Manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura (anche cinema e teatri) |
Ammessi solo se consentono il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro su tutto il territorio nazionale (DPCM 4 marzo 2020) |
Sospensione a prescindere dalla possibilità di garantire la distanza di un metro(DPCM 1 marzo 2020) 1 |
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Discoteche |
Non espressamente citate ma riconducibili alla casistica sopra citata. |
Sospensione (DPCM 1 marzo 2020)2 |
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Eventi e competizioni sportive |
Sono consentiti negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020) |
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Allenamenti |
Sono consentiti solo per gli atleti agonisti negli impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. (DPCM 4 marzo 2020) |
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Sport di base, attività motorie in genere svolte all’aperto ovvero in piscine, palestre e centri sportivi di ogni tipo |
Sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire la distanza di almeno 1 metro (DPCM 4 marzo 2020) |
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Sospese senza deroghe3 |
Servizi educativi dell’infanzia, attività didattiche nelle scuole, formazione superiore, corsi professionali, master e università per anziani |
Sospesi, salvo modalità a distanza. (DPCM 4 marzo 2020) |
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Corsi post universitari connessi all’esercizio delle professioni sanitarie, corsi di formazione specifica in medicina generale, attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa |
Consentite (DPCM 4 marzo 2020) |
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1L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.
2 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020
3 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 3 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020.
DPCM 4 marzo 2020. Rimane, ovviamente, una misura di buon senso.
Viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche |
Sospese (DPCM 4 marzo 2020) |
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Procedure concorsuali pubbliche e private |
Consentite senza limitazioni4 |
Sono sospese ad esclusione di quelle “per soli titoli” e quelle per il personale sanitario (DPCM 1 marzo 2020) |
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Attività di ristorazione, bar e pub |
Senza limitazioni |
Consentito a condizione che sia espletato per i soli posti a sedere e che sia rispettata la distanza di almeno 1 metro (DPCM 1 marzo 2020)5 |
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Attività commerciali |
Consentite senza limitazioni |
Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020)6 |
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Limitazioni all’accesso dei visitatori nelle RSA |
Limitata ai soli casi indicati dalla direzione della struttura. (DPCM 4 marzo 2020) |
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Medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti di vendita di generi alimentari. |
Nessuna disposizione |
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Chiusura nelle giornate di sabato e domenica(DPCM 1 marzo 2020)7 |
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Apertura luoghi di culto |
Nessuna disposizione |
Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020)8 |
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Eventi culturali, ludici, sportivi e religioso |
Nessuna disposizione |
Sospensione (DPCM 1 marzo 2020)9 |
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Musei, luoghi della cultura e biblioteche |
Nessuna disposizione |
Consentite a condizione che siano adottate misure organizzative idonee ad evitare assembramenti e che consentano di rispettare la |
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4L’art. 3 del DPCM 1 marzo 2020, prevedeva, ove fossero consentite le procedure concorsuali, l’obbligo di adottare idonee misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati . Questa disposizione risulta in realtà abrogato dall’art. 4 del
DPCM 4 marzo 2020. Si ritiene comunque possa discendere dall’impostazione generale
5 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. h) del DPCM 1 marzo 2020
6 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. i) del DPCM 1 marzo 2020
7 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. a) del DPCM 1 marzo 2020
8 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 2 lett. d) del DPCM 1 marzo 2020
9 L’art. 4 del DPCM 4 marzo 2020 mantiene espressamente in vigore la disposizione dell’art. 2, comma 1 lett. c) del DPCM 1 marzo 2020
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distanza di almeno 1 metro. (DPCM 1 marzo 2020)10 |
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Tutte le misure di cui agli artt. 1 (applicabile alle zone rosse) e 2 del DPCM 1 marzo 2020 sono prorogate fino
al 3 aprile, salvo la sospensione dell’attività didattica che è stata stabilita fino al 15 marzo.